Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 04/08/1999 n. 339

2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2; in tal caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 11. - Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinchè il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Del provvedimento di revoca viene dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della sanità.

7. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 1 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della sanità precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

Art. 12. - Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, fermo restando quanto disposto all'articolo 11, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13. - Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Art. 14. - Ricerca e coltivazione

1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

Art. 15. - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

a) da 40 a 100 milioni, chiunque imbottigli per la vendita un'acqua di sorgente senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3

b) da 30 a 90 milioni, chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 3, sottoponga l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 5

c) da 30 a 90 milioni, chiunque metta in vendita un'acqua di sorgente con etichette non conformi alle norme stabilite dal presente decreto

d) da 5 a 30 milioni, chiunque non ottemperi alle altre norme contenute nel presente decreto.

Art. 16. - Deroghe

1. Per le acque di sorgente destinate all'esportazione, le indicazioni da riportare sulle etichette e sui recipienti a norma dell'articolo 8, su autorizzazione specifica del Ministero della sanità, possono essere adeguate alle prescrizioni vigenti nel Paese importatore. Capo II Acque minerali naturali

Art. 17. - Modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1 dopo le parole "particolari e" è aggiunta la seguente: ", eventualmente,"

b) al comma 2 le parole "e per i loro effetti" sono sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, per taluni loro effetti."

c) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: " d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1 la parola: "precedente" è sostituita dalle seguenti "2, comma 2, lettere a), b), c) ed eventualmente d)."

b) al comma 2, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere b), c), d) ed e).".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, è sostituito dal seguente: "2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonchè le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).".

4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo le parole: "esistenti alla sorgente" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).".

5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: " d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.".

6. L'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Operazioni consentite su un'acqua minerale naturale)

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonchè dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà

e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonchè incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.".

7. All'articolo 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.".

8. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;"

b) alla lettera h), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;"

c) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).".

9. L'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Importazione di acque minerali naturali) . -

1. E' consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della sanità, e comprese negli elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4; in tal caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 purchè l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.".

10. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è aggiunto il seguente: "Art. 13-bis (Rapporti intracomunitari) . -

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della sanità può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione; può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonchè i risultati dei controlli periodici.

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, il Ministero della sanità fornisce tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro nonchè i risultati dei controlli periodici. A tal fine le regioni inviano regolarmente al Ministero della sanità i risultati dei controlli periodici effettuati su tutte le acque minerali naturali in sede di aggiornamento quinquennale o di aggiornamento anticipato.".

 

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